Home LifeStyle Cultura

CASSAZIONE PENALE SENTENZA N. 51433 del 4 DICEMBRE 2013

sentenza-cassazioneEstorsione – esercizio arbitrario delle proprie ragioni: fattispecie a confronto
CASSAZIONE PENALE SENTENZA N. 51433 del 4 DICEMBRE 2013 di Fabiana Belardi

Con sentenza del 16.11.2011 n° 42042, gli ermellini hanno sottolineato che il reato di estorsione (art. 629 c.p.) e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) si configura nel caso in cui la violenza o minaccia siano esercitate per far valere un diritto riferibile ad un negozio illecito. Con recentissima sentenza, la Suprema Corte ha postulato, così, che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l’elemento intenzionale. Infatti, si ritiene che, qualunque sia stato il livello di intensità o gravità della violenza o della minaccia, è integrata la fattispecie estorsiva soltanto qualora si abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria. Il reato di estorsione è il reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Invece, la fattispecie ex art. 393 c.p. si integra qualora un soggetto, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone. Nella nuova posizione giurisprudenziale, la Suprema Corte evidenzia che gli elementi che caratterizzano l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni sono cinque: 1) la pretesa giuridica di far valere un diritto; 2) l’opposizione del terzo che, a torto o a ragione, contesti la suddetta pretesa; 3) la possibilità di ricorrere al giudice; 4) il ricorso arbitrario alla forza, nella forma della violenza o della minaccia, diretta ad ottenere quanto da questi dovuto; 5) il dolo, ossia la volontà diretta ad esercitare quella pretesa. Si tratta di un delitto contro l’amministrazione della giustizia diretto a far sì che le controversie tra i privati siano devolute all’autorità giudiziaria e non invece risolte mediante l’esercizio di una azione violenta da parte di uno degli antagonisti. Invece, il reato di estorsione è collocato nei delitti contro il patrimonio, con questo individuando nel bene giuridico “patrimonio” il primo elemento differenziale tra le due fattispecie. Infatti, con la condotta estortiva, l’agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto. Diverso è l’animus del reo nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poichè lo scopo è quello di esercitare un preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile. Da qui, la Corte postula che il livello di intensità o gravità della violenza o della minaccia non è elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato, atteso che, ove la minaccia o la violenza siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex art. 393 c. 3 o 629-628 c.3 n.1 c.p. e, se la violenza o la minaccia ledono altri beni giuridici, possono essere contestati all’agente anche altri reati. Il fatto specifico che si è trovato di fronte la Cassazione riguardava un soggetto che aveva cosparso l’autovettura della persona offesa di benzina ed aveva collocato al fianco di essa una bottiglia di liquido infiammabile. Il reo con tale condotta costringeva la vittima a pagargli alcuni arretrati lavorativi oltre che ottenere la Cassa Integrazione. Accertato che le pretese del reo erano fondate su un suo diritto, si definisce che ove la violenza o la minaccia – anche se particolarmente gravi o intense – siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto, pur potendo l’agente ricorrere al giudice, non sarà mai configurabile il delitto di estorsione. Quindi, l’estorsione ricorrerà – precisano gli ermellini – qualora la violenza o la minaccia siano dirette a far valere un diritto per il quale non si possa ricorrere al giudice, ma non perché la violenza o la minaccia siano particolarmente intense ma solo perché il suo diritto non è tutelabile davanti alla autorità giudiziaria. Statuito il discrimine intenzionale tra le 2 fattispecie, al soggetto sottoposto a giudizio viene contestata la fattispecie ex art. 393 c.p., con relativa scarcerazione per estorsione, non configurabile per il diverso livello intenzionale.