Home Cronaca

“Per l’etilometro serve l’avvocato” assolto giovane ubriaco alla guida

“Per la prova dell’etilometro serve l’avvocato” è questo il principio innovativo stabilito dal gup di Milano che con sentenza ha assolto un giovane 20enne trovato in stato di ebrezza alla guida.L’automobilista per essere sottoposto all’alcoltest deve essere preventivamente informato delle “facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia” altrimenti «l’accertamento» sul suo tasso alcolemico è nullo e non vale come prova nel processo. Cosi si legge nella sentenza del gup di Milano Donatella Banci Buonamici che ha assolto un giovane di 20 anni che nonostante fosse alla guida con “occhi lucidi ed alito vinoso” ed era stato trovato “positivo” all’etilometro, non era stato avvisato del diritto di nominare un legale prima del test.

Sono soddsifatti gli avvocati del giovane Stefano Gallandt e Roberto Enrico Paolini del Foro di Milano, che hanno dichiarato, “finalmente anche il Tribunale di Milano con questa fondamentale sentenza ha messo un argine all’uso indiscriminato dell’etilometro da parte degli agenti ai fini della prova del reato di guida in stato di ebbrezza”.

Il gup spiega nelle motivazioni della sentenza, che «l’accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza», ai sensi del decreto legislativo 285/1992, “è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l’ alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell’analisi”. L’obbligo di avvertire l’automobilista del diritto a farsi assistere da un legale, chiarisce però il gup, “non ricorre unicamente nel caso in cui l’accertamento venga eseguito in via esplorativa” è da considerarsi obbligatorio, anche quando le forze dell’ordine possono già «desumere lo stato di alterazione del conducente» da elementi come gli «occhi lucidi» e «l’alito vinoso» era questo il caso in esame del giudice.  Se l’automobilista non viene messo al corrente del suo diritto alla difesa, l’etilometro anche se positivo non potrà essere usato come prova nel processo perchè provo di valore legale. Quel che rimane è «il verbale degli operanti», che dà sì conto di «elementi certamente sintomatici – scrive il gup – di uno stato di alterazione ma che, stante la loro genericità» portano ad una assoluzione «perchè il fatto non sussiste»